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Non hai pagato la fattura con il bonifico parlante? La detrazione è salva, ora l’errore è sanabile

Quando si vuole beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia/riqualificazione energetica, due sono i documenti importanti:
– la fattura del fornitore;
– il pagamento con bonifico parlante, in cui, oltre al riferimento di legge, sono indicati anche il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del fornitore.

Con la risoluzione n. 55/E/2012 l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che la non corretta compilazione del bonifico non consentiva di fruire della detrazione di imposta, salva l’ipotesi della ripetizione del bonifico in modo corretto.

Ora l’Agenzia delle Entrate, come specificato nella circolare n. 43/E/2016, consente di sanare l’errore di un pagamento effettuato con un bonifico normale e non con quello specifico per le detrazioni, affermando il principio secondo cui la detrazione spetta anche qualora non sia stata effettuata la ritenuta dell’8% sul bonifico al beneficiario.

In questo caso è necessario richiedere al fornitore (e beneficiario dell’accredito) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui attesti di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità ai fini della loro concorrenza alla determinazione del reddito.

Tale dichiarazione, compilata e firmata dal fornitore, dovrà essere poi esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, insieme alla fattura e al bonifico originale.

Qui sotto è possibile scaricare un modello di dichiarazione sostitutiva da far compilare al fornitore.

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